Richiedere l'accesso agli atti

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

Servizio attivo

A chi è rivolto

Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Come fare

Il diritto di accesso si esercita con richiesta scritta e motivata, su apposito modulo predisposto, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Cosa si ottiene

Il Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi, è riconosciuto dagli articoli 22 e succ. della Legge 241/1990 e smi, si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Rappresenta uno strumento essenziale per chiunque abbia un interesse personale e concreto nel perseguimento della trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. La documentazione richiesta deve costituire un mezzo utile per la difesa dell'interesse personale e giuridicamente rilevante che, il cittadino vuole tutelare.

Tempi e scadenze

L’istanza verrà evasa entro massimo 30 giorni dalla presentazione.

Quanto costa

Gratuito.

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Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Il diritto di accesso è escluso (art. 24 L.241/90):

  • per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Ogni Pubblica Amministrazione, può determinare quali Atti nella propria disponibilità, sono sottratti al Diritto di Accesso e anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti, l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti in materia di Privacy.

In caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso questi debbono essere motivati dall’amministrazione che risponde negativamente alla richiesta di accesso. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale chiedendo che sia riesaminato il diniego, oppure al Difensore Civico se presente nel territorio. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità che lo ha disposto. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 04/10/2024

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