La legge 13/89 contiene importanti misure normative in riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’accessibilità agevolata degli edifici;
Se sei coinvolto nel settore delle costruzioni o stai pensando a lavori di ristrutturazione, è essenziale essere al corrente delle disposizioni legali che riguardano l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. La Legge n. 13 del 1989 è un documento fondamentale in questo contesto e contiene le direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per migliorare la vita di coloro che vivono con disabilità o limitazioni motorie. La legge fa riferimento alle abitazioni private, sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli oggetto di ristrutturazione, nonché agli spazi esterni ad essi collegati. L’obiettivo principale è garantire che tutti abbiano accesso alle strutture e ai servizi senza ostacoli.
Cosa sono le barriere architettoniche?
Prima di entrare nel vivo dell’argomento, soffermiamoci sul concetto di “barriere architettoniche“. Esse comprendono tutti gli elementi strutturali che impediscono, limitano o complicano l’uso di un ambiente o che ostacolano la mobilità e l’accesso ai servizi per le persone con capacità motorie e sensoriali ridotte. Questo può includere individui diversamente abili o persone temporaneamente limitate nelle loro abilità a causa dell’età o di eventi occasionali, che trovano difficoltà nell’usufruire in modo agevole degli ambienti circostanti. L’abbattimento delle barriere architettoniche significa eliminare l’impedimento che compromette l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli spazi.
Legge 13/89: i 3 punti chiave
La legge 13/89 può essere divisa in 3 parti:
- la prima è dedicata alle indicazioni sulla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di edifici interi (art. 1);
- la seconda riguarda le innovazioni da apportare su edifici esistenti per eliminare le barriere architettoniche (articoli 2-7);
- la terza riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate agli impedimenti/ostacoli (articoli 8-12).
Campo di applicazione della legge
La Legge 13/1989 si applica a:
- edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non;
- edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova costruzione;
- ristrutturazione di edifici privati, anche se erano già esistenti prima dell’entrata in vigore della legge;
- spazi esterni collegati agli edifici sopra menzionati.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 03.03.2025