Raccolta firme - progetto di legge di iniziativa popolare

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Data:

17 aprile 2025

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RACCOLTA FIRME - PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
RACCOLTA FIRME - PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

LEGGE “GUGLIELMO MINERVINI” – QUOTE GENERAZIONALI

IN PARLAMENTO, NELLE REGIONI E NEI COMUNI

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13-02-2025

 

Premesse

L’equilibrio generazionale nelle istituzioni politiche è fondamentale per garantire che tutte le fasce della popolazione abbiano una rappresentanza adeguata e che le politiche pubbliche siano orientate verso le esigenze di tutte le generazioni.

Oggi, le nuove generazioni, che rappresentano una parte significativa della popolazione italiana, sono spesso sottorappresentate sia a livello centrale che locale. La presente proposta di legge mira ad introdurre un sistema di quote generazionali che garantisca una rappresentanza equilibrata nelle istituzioni politiche, al fine di favorire un ricambio sano e sostenibile delle classi politiche e rispondere in modo più equo alle necessità di tutti i cittadini.

Articolo 1 - Obiettivo della legge

1.1 La presente legge ha l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle generazioni all’interno delle istituzioni politiche, con particolare attenzione alle fasce più giovani, attraverso l’introduzione di quote generazionali obbligatorie per le elezioni politiche, regionali e comunali.

1.2 L’introduzione delle quote generazionali si prefigge di favorire il ricambio generazionale, di promuovere una politica più inclusiva e di incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Articolo 2 - Definizione di “quota generazionale”

2.1 Per “quota generazionale” si intende la percentuale di rappresentanti appartenenti a ciascuna fascia di età, distribuite nelle diverse sedi istituzionali, con particolare riferimento alle seguenti categorie:

  1. a) Giovani: persone con età compresa tra i 18 e i 35 anni;
  2. b) Adulti: persone con età compresa tra i 36 e i 55 anni;
  3. c) Anziani: persone con età di 56 anni e oltre.

2.2 La quota di rappresentanza per ciascuna fascia di età sarà stabilita tenendo conto della composizione demografica

della popolazione italiana, come risultante dai dati Istat.

Articolo 3 - Quote generazionali nelle Elezioni Politiche (Parlamento)

3.1 Nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, i partiti politici e i gruppi politici che partecipano alle elezioni dovranno rispettare le seguenti percentuali minime di candidati per ciascuna fascia di età:

  1. a) Giovani (18-35 anni): almeno il 20% dei candidati;
  2. b) Adulti (36-55 anni): almeno il 40% dei candidati;
  3. c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

3.2 In caso di violazione delle quote di cui al comma 1, le liste presentate saranno inammissibili e non potranno partecipare alle elezioni.

Articolo 4 - Quote generazionali nelle Elezioni Regionali

4.1 Nelle elezioni per i Consigli Regionali, le liste di candidati dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:

  1. a) Giovani (18-35 anni): almeno il 15% dei candidati;
  2. b) Adulti (36-55 anni): almeno il 45% dei candidati;
  3. c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.

4.2 Le Regioni che, attraverso le loro leggi elettorali, non rispettano le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla promulgazione della legge.

La raccolta firme terminerà il 31 luglio 2025.

A cura di

Comune di Burgos
Via Marconi, 1 07010 - Burgos (SS)
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